Non è accoglibile l’istanza cautelare urgente di sospensiva avanzata da un gruppo di cittadini contro la posticipazione della somministrazione della seconda dose di vaccino Pfizer, da 21 a 35 giorni, lamentando la violazione del consenso informato e dell’affidamento prestato in sede di sottoscrizione di tale consenso. E’ quanto ha deciso il Tar del Lazio, con un decreto presidenziale urgente, cui seguirà il 1° giugno la decisione cautelare collegiale. In quella sede il Tar del Lazio – sezione terza Quater- potrebbe anche pronunciarsi nel merito con sentenza semplificata. Secondo il giudice amministrativo l’accoglimento della domanda, vale a dire la conservazione dell’originario appuntamento per la somministrazione della seconda dose, avrebbe comportato la soddisfazione integrale dell’interesse dei ricorrenti, possibile solo con l’annullamento dell’atto impugnato da parte della sentenza di merito. “In caso di accoglimento, da un lato si chiede nella sostanza al giudice di sostituirsi all’amministrazione – si legge nel decreto del Tar – dall’altro, e soprattutto, si ottiene quanto solo la sentenza di merito può assicurare, e ciò anche ove, come richiesto, si ordinasse all’amministrazione di provvedere alla scelta di una nuova data e non si fissasse la stessa ex officio”.