Con sentenza breve, adottata nella camera di consiglio del 25 maggio e depositata oggi (n. 6274/2021) il Tar del Lazio ha annullato l’ordinanza della Regione dello scorso 1° aprile con cui si ordinava a Roma Capitale di adottare e trasmettere, entro 30 giorni, un piano impiantistico ai fini dell’autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento dei rifiuti, recante anche l’impegno a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti.
“I giudici amministrativi – si legge in una nota – hanno osservato che la complessa attività di gestione del corretto ciclo dei rifiuti richiede una attività sinergica ad opera di tutti gli enti preposti alla cura di un settore così delicato, attività che è prefigurata e disciplinata per i diversi livelli di governo del territorio da disposizioni di legge nazionale e di legge regionale. Come pure hanno rilevato l’assenza – allo stato – della redazione, pur doverosa, di un piano impiantistico volto a garantire l’autosufficienza nella gestione rifiuti del sub-Ato di Roma Capitale. E, tuttavia, lo strumento adoperato dalla Regione, quello cioè dell’ordinanza contingibile e urgente è apparso, al giudice della legittimità, non correttamente esercitato nel caso di specie”. “Se è vero, infatti, che l’ordinanza contingibile e urgente in tema di rifiuti può essere legittimamente adottata, ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, solo per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti’ e che ha un contenuto normativamente prestabilito, ne consegue che essa non può essere utilizzata per altre finalità. E dunque non per disporre un’attività di tipo programmatorio e pianificatorio. La definizione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti non integra, infatti, una speciale e temporanea forma di gestione dei rifiuti, necessaria ad affrontare e risolvere una situazione eccezionale e non prevedibile. Lo stesso Tribunale, infine, ha richiamato in sentenza l’art. 13 della legge regionale n. 27 del 1998, recante la disciplina della gestione dei rifiuti, che attribuisce alla Regione il diverso (rispetto all’ordinanza contingibile e urgente) strumento dell’esercizio del potere sostitutivo in caso di omessa adozione, da parte dei Comuni e delle Province (nella specie, la Città metropolitana), di atti obbligatori previsti dalla legge. A tanto è conseguito quindi l’annullamento dell’ordinanza regionale, con salvezza ovviamente degli ulteriori provvedimenti che la Regione vorrà adottare”.
La decisione potrebbe avere ripercussioni molto importanti per la provincia di Viterbo, se è vero che in questa situazione di non autosufficienza di Roma Monterazzano continuerà giocoforza ad incamerare rifiuti da tutta la Regione.