Ve le ricordate le due liste stilate dalla Asl per la stabilizzazione dei precari? Liste allegate a due delibere – la 1835 e la 1836 del 18 ottobre – con le quali l’azienda sanitaria ha reso noti i nomi del personale giudicato in possesso dei requisiti per accedere a forme contrattuali a tempo indeterminato in base all’articolo 20, comma 2, della legge regionale 75/2017?
Bene: in una, accanto ai nomi e cognomi degli interessati, compare l’indicazione della relativa qualifica tecnico professionale, l’altra invece è composta solo di nomi e cognomi senza alcun cenno alla specialità di ognuno. Già all’indomani della loro pubblicazione sollevammo un quesito: perché questa diversità di “trattamento”?
La risposta non è ancora pervenuta, però nel frattempo cominciano a circolare indiscrezioni sempre più circostanziate. Come quella su una lavoratrice che milita nel Pd, area ex Ds, alla quale, pur avendo ella sempre svolto mansioni amministrative, è stata riconosciuta ai fini della stabilizzazione una qualifica tecnico-professionale, requisito, questo, necessario per accedere alle procedure previste dalla legge. Strano, molto strano. Una svista o sotto c’è dell’altro? Una cosa è certa: non si può dare di punto in bianco la qualifica tecnico-professionale a uno che in vita sua, indipendentemente dal titolo di studio, ha sempre fatto l’amministrativo. La stabilizzazione vale infatti per chi realmente ha ricoperto negli anni quei posti a cui oggi viene assegnato un titolare in pianta stabile. Dunque, la Asl dovrebbe sanare l’errore il prima possibile se non vuole incorrere in ricorsi da parte di altri precari esclusi o peggio ancora in esposti e denunce.

